Mar. Mar 19th, 2024

Lo Statuto

(Versione discussa e approvata dal Consiglio Direttivo il 16 luglio 2009 e approvata dall’Assemblea dei Soci il 17 dicembre 2009)

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E FINALITÀ

1.1 È costituita l’Associazione  “Comitato per la tutela dell’Alzaia Naviglio di Corsico e dintorni” (d’ora in poi: Associazione ), con sede in Corsico, via Corridoni, 7bis, Corsico (MI). Esso ha durata illimitata.
1.2 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitico, apartitico, aconfessionale e si propone, nel pieno rispetto delle Leggi dello Stato, della Regione, dei Regolamenti Comunali, nonché di ogni altra prescrizione normativa, di perseguire i seguenti obiettivi:
a) favorire la riqualificazione dell’Alzaia Naviglio di Corsico e dintorni quale importante area residenziale;
b) favorire l’utilizzazione dell’Alzaia Naviglio e dintorni in modo conforme alla propria natura, affinché nel rispetto dell’ambiente e del decoro del quartiere, ne possano usufruire tutti i cittadini, con preminente rilievo per il diritto alla quiete, alla sicurezza ed al riposo dei residenti della zona;
c) affrontare e proporre alle Autorità competenti tematiche riguardanti i problemi dell’Alzaia Naviglio e dintorni, quali: sicurezza, igiene, patrimonio, urbanistica, viabilità, ecologia, ambiente e tempo libero;
d) proporre interventi per la pulizia ed il rispetto delle condizioni igieniche e mantenimento del verde e spazio giochi per bambini, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, le scuole e con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private, alla promozione di iniziative di carattere culturale e carattere ricreativo;
e) promuovere conferenze, corsi, convegni, mostre permanenti o itineranti e occasioni di dibattito e confronto culturale, in coerenza con gli scopi dell’Associazione ;
f) svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale e finanziario, ritenuta utile dal Consiglio Direttivo del Comitati, sempre in coerenza e per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione .
1.2 Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l’Associazione  potrà collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando agli stessi o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione.

ARTICOLO 2
SOCI

2.1 Possono far parte dell’Associazione , in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che sono interessati alle finalità ed agli scopi dell’Associazione , che partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.
2.2 I soci vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Ordinari, i quali, a seguito di domanda e relativa ammissione, si impegnano a corrispondere, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale;
b) Soci Sostenitori, i quali, oltre alla quota annuale, corrispondono liberamente a qualsiasi titolo importi per il sostegno economico e finanziario dell’Associazione ;
c) Soci Onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma sono dispensati dal versamento della quota annuale.
2.3 Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale di categoria di soci, per le deliberazioni previste dai successivi articoli 8 e 9.
2.4 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione . I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri. Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO  3
AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

3.1 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, ove intendano divenire soci dell’Associazione , devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione .
3.2 L’ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel libro dei soci.
3.3 I soci, ivi compresi i fondatori, cessano di appartenere all’Associazione :
a) per recesso (il Socio dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di recedere al Consiglio Direttivo);
b) per decadenza, dichiarata dall’Assemblea, a seguito del mancato versamento della quota per l’esercizio sociale in corso, ove non vi adempissero entro 30 giorni dal ricevimento di una diffida adottata dal Consiglio Direttivo;
c) per esclusione decretata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statutari o in violazioni degli obblighi statutari. L’Assemblea decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, con decisione definitiva e inappellabile.
I Soci che cessano di appartenere all’Associazione (anche in caso di esclusione) non avranno diritto al rimborso di alcuna somma a qualsiasi titolo versata all’Associazione , né potranno vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione .

ARTICOLO  4
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

4.1 I soci hanno il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione  intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione ;
d) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione ;
4.2 I soci sono obbligati:
a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) a versare la quota associativa ordinaria annuale nonché l’eventuale quota straordinaria;
c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione .
4.3 Le quote associative sono deliberate dall’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio preventivo. La quota è annuale e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
4.4 In caso di spese impreviste e urgenti o per far fronte a situazioni di deficit economico-finanziario, i soci possono essere chiamati a versare quote associative straordinarie deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO  5
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

5.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni di sua proprietà;
b) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
c) da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle finalità statutarie.
5.2 L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:
a) quote annuali dei Soci;
b) contributi volontari a fondo perduto dei Soci Sostenitori;
c) contributi da privati, dallo Stato, da Enti e Istituzioni pubbliche;
d) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
e) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
h) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad un incremento del patrimonio.

ARTICOLO  6
ORGANI

6.1 Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
6.2 Gli Organi sociali elettivi hanno la durata di tre anni e i titolari delle relative cariche possono essere rieletti.
6.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio della funzione, nei modi e nelle forme previste dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO  7
ASSEMBLEE DEI SOCI

7.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione, di qualsiasi categoria, purché in regola con il versamento delle quote ordinarie.
7.2 L’assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente.
7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci: in tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
7.4 L’avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo e-mail e/o lettera e/o SMS ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita; deve precisare il luogo in cui si terrà l’assemblea, il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare.
7.5 Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo allo stesso una delega scritta, limitata alla sola seduta già convocata, da indicarsi nella delega stessa, che dovrà essere consegnata al Presidente e allegata al verbale della riunione. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
7.6 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro verbale delle riunioni dell’Assemblea dei soci è conservato presso la sede dell’Associazione  potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.
7.7 Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

ARTICOLO  8
ASSEMBLEA ORDINARIA

8.1 L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del Comitato.
8.2 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto, ma solo la facoltà di parola.
8.3 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea in seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
8.4 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
a) l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;
c) la decisione e delibera in relazione ad ogni atto di straordinaria amministrazione (che verrà poi eseguito dal Consiglio Direttivo), tra cui la decisione di promuovere e/o resistere a liti giudiziarie attive e passive;
d) l’elezione del Presidente e del Vice Presidente;
e) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, tra cui designa il Segretario e n. 2 Tesorieri;
f) la ratifica dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
g) la determinazione della quota associativa ordinaria e eventualmente di quella straordinaria a carico dei Soci;
h) la deliberazione dell’esclusione e la dichiarazione di decadenza dei soci, ai sensi del precedente articolo 3, 3° comma.

ARTICOLO  9
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9.1 L’Assemblea straordinaria viene convocata, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria, per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione .
9.2 Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.3 Lo scioglimento dell’Associazione ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall’art. 27 cod. civ. è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta si procederà alla nomina dei liquidatori.
9.4 Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione o comitato che operino secondo le finalità indicate all’art. 1 del presente Statuto, secondo la decisione della maggioranza dei Soci di cui al precedente comma 9.3.

ARTICOLO  10
CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due, quattro, sei, otto, dieci o dodici membri eletti dall’Assemblea. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
10.3 L’avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo e-mail o fax ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita; deve precisare il luogo in cui si terrà la riunione, il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare. In casi di urgenza sarà sufficiente la convocazione telefonica.
10.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.
10.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Compete al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione ;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di novembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ed autorizzando la spesa;
e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
f) aggiornare il libro Soci;
g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/ urgenza.
10.7 Il Consiglio Direttivo può delegare le attività di amministrazione ordinaria, fissandone i limiti, al Presidente dell’Associazione  o a singoli consiglieri.
10.8 Il consigliere cessato anticipatamente dalla carica, per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, da altra persona eletta dall’Assemblea dei soci a ciò appositamente convocata entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza delle dimissioni o dell’evento che ha comportato la cessazione della carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.9 Nel caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade.
L’Assemblea è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza per l’elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari ordinari sino a nomina del nuovo.

ARTICOLO  11
PRESIDENTE

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
11.2 Il Presidente:
a) ha la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione  nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
c) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Segretario e ad altro consigliere, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso;
d) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni, esclusi beni immobili, nonché liberalità in genere, rilasciandone quietanze liberatorie; tale potere può essere delegato dal Presidente ad uno dei Tesorieri o ad altro consigliere, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo;
e) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giudizio
f) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
11.3 In caso di assenza o di impedimento o di improvvisa vacanza della carica di Presidente e fino alla sua nomina, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo convocato dallo stesso Vice Presidente.

ARTICOLO  12
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea rispettivamente entro il 30 novembre e 30 aprile.
12.2 L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
12.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
12.4 È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione , salvo i casi imposti o consentiti dalla legge.
12.5 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione , dove potranno essere liberamente consultati dai soci, previa richiesta al Presidente.
ARTICOLO  13
DISPOSIZIONI GENERALI
13.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile.
13.2 Il presente Statuto sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione , non appena questo sarà realizzato. I soci possono comunque chiederne copia personale.